Gli adempimenti specifici, previsti dagli articoli dal 121 al 134 del D.Lgs. 196/2003, sono:
Codice di deontologia e di buona condotta per Internet e telecomunicazioni
In attesa del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, il Garante ha pubblicato diversi provvedimenti specifici in merito che potete leggere nella sezione Provvedimenti normativi alla pagina del GARANTE.
Informazioni relative agli abbonati e gli utenti
L’accesso ad informazioni residenti in qualunque apparecchiatura di un abbonato o di un utente collegata ad una rete di comunicazione elettronica (telefono, computer, televisione, ecc.) è vietata. Fanno eccezione le informazioni previste dal codice di deontologia e di buona condotta per Internet e telecomunicazioni sopraccitato.
Dati di traffico
I dati relativi al traffico degli abbonati e degli utenti devono essere trattati secondo le seguenti modalità:
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se necessari ai fini della fatturazione, o di pagamenti in caso di interconnessione, devono essere conservati per un periodo massimo di sei mesi, salvo contestazione della fattura o mancato pagamento da parte dell’abbonato o dell’utente;
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se necessari ai fini di commercializzazione di prodotti e/o servizi, il titolare del trattamento deve fornire un’apposita informativa e l’interessato deve fornire il relativo consenso, revocabile in ogni momento;
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se necessari ai fini di accertamento e repressione dei reati, devono essere conservati per un periodo massimo di dodici mesi, se relativi al traffico telematico, di ventiquattro mesi, se relativi al traffico telefonico, o di trenta giorni, se relativo alle chiamate senza risposta.
Il trattamento dei dati di traffico è consentito solo agli incaricati abilitati ed alle Autorità competenti, tra cui il Garante, unicamente per i fini di fatturazione e gestione del traffico, analisi per conto di clienti, accertamento di frodi, commercializzazione di servizi o prestazione di servizi, con tracciabilità degli accessi degli incaricati.
Gli avvocati difensori possono accedere, su incarico del proprio assistito e con le modalità previste dal Codice di Procedura Penale, ai dati di traffico relativi alle utenze dello stesso.
Le Autorità competenti possono ordinare, per finalità di accertamento e repressione di specifici reati e per un periodo di novanta giorni, prorogabile fino a sei mesi, la conservazione e la protezione dei dati di traffico telematico di particolari utenze. Il provvedimento, convalidato dal Pubblico Ministero competente, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
Dati geografici
I dati relativi all’ubicazione di abbonati od utenti possono essere trattati per finalità di commercializzazione di servizi solo se resi anonimi o previa fornitura di un’adeguata informativa e relativo consenso dell’interessato, revocabile in ogni momento.
il trattamento dei dati relativi all’ubicazione è consentito solo agli incaricati abilitati, unicamente per i fini di commercializzazione di servizi, con tracciabilità degli accessi degli incaricati.
Comunicazioni indesiderate
L’uso di sistemi automatizzati di chiamata telefonica o di posta elettronica, telefax, MMS (Multimedia Messaging Service), SMS (Short Message Service) o di altro tipo, per l’invio di informazioni commerciali, per la vendita diretta o per ricerche di mercato, è consentito esclusivamente previo consenso dell’interessato.
La chiamata telefonica od il messaggio puntuale sono consentiti solo se il chiamante fornisce un’adeguata informativa in merito, con la chiara indicazione delle modalità di opposizione ad ogni ulteriore trattamento.
I punti successivi, eccetto l’ultimo, riguardano esclusivamente il fornitore, l’abbonato e l’utente di una linea telefonica.
Identificazione della linea telefonica
Se è disponibile un sistema di identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di telecomunicazione, mediante una funzione semplice e gratuita, deve:
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fornire all’utente la possibilità di impedire l’identificazione della sua linea, chiamata per chiamata, sul sistema chiamato;
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fornire all’abbonato la possibilità di impedire l’identificazione della sua linea, linea per linea, sul sistema chiamato;
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fornire all’abbonato la possibilità di respingere le chiamate entranti non identificabili;
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fornire all’abbonato la possibilità di impedire l’identificazione della sua linea sul sistema chiamante;
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informare gli abbonati e gli utenti dell’esistenza del sistema di identificazione e delle possibilità di cui sopra.
Condivisione della linea telefonica
Il fornitore di servizi di comunicazione deve informare l’abbonato o l’utente circa la possibilità che le comunicazioni siano ascoltate da terzi.
L’abbonato o l’utente deve informare l’altro utente quando la comunicazione è ascoltata da terzi.
Chiamate di disturbo o di emergenza sulla linea telefonica
Il fornitore di comunicazioni, su richiesta scritta dell’abbonato, può comunicargli, con un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati, i dati di traffico in entrata per un periodo non superiore a quindici giorni. La richiesta deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e deve essere resa operativa entro quarantotto ore.
Il fornitore di comunicazioni deve sempre garantire, per i servizi abilitati in base alle legge a ricevere chiamate d’emergenza, l’identificazione della linea chiamante ed il trattamento dei dati geografici.
Trasferimento automatico della chiamata telefonica
Il fornitore di comunicazioni deve consentire ad ogni abbonato di bloccare il trasferimento automatico delle chiamate a linee telefoniche diverse da quella chiamante.
Utilizzo degli elenchi telefonici
I dati personali presenti in banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 25 maggio 2010, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice Privacy, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. Dopo tale data dovrà essere disponibile un Registro delle opposizioni, in cui chiunque deve iscriversi se non vuole essere disturbato da telefonate, fax, SMS o MMS promozionali.
Fatturazione dettagliata del traffico telefonico
L’abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato, salvo che lo stesso richieda espressamente l’indicazione dell’intero numero, come da Provvedimento del Garante del 13 marzo 2008.
Codice di deontologia e di buona condotta per la videosorveglianza
In attesa del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, il Garante ha pubblicato il Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004.
Leggete in proposito il documento Videosorveglianza alla pagina Adempimenti generali.
Per ulteriori informazioni consultate i Provvedimenti normativi alla pagina del GARANTE oppure inviate una email a info@poloconsulting.net