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 Assicurazioni, Credito e Finanza

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Gli adempimenti specifici, previsti dagli articoli dal 117 al 120 del D.Lgs. 196/2003, sono:

 

Affidabilità e puntualità nei pagamenti

Se per la vostra attività avete accesso ad un sistema informativo (il “gestore”) che tratta i dati personali al fine di concedere crediti al consumo o comunque riguardante l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti, leggete attentamente il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, Allegato A5 al Codice Privacy.

In esso, la vostra azienda (un intermediario finanziario oppure un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi) è citata come “partecipante” e come tale deve:

  • fornire al “consumatore” (il debitore) l’informativa completa degli elementi di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003;
  • comunicare al gestore del sistema informativo i dati personali del “consumatore” (il debitore interessato), i dati relativi al contratto di credito, i dati contabili relativi ai pagamenti ed ogni altro dato riguardante il credito stesso;
  • aggiornare mensilmente tutti i dati sopraccitati;
  • conservare i dati sopraccitati, eccetto quelli di rilevanza fiscale, per i periodi stabiliti nell’Allegato 5 e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi dall’ultimo pagamento;
  • mantenere il massimo riserbo sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività;
  • attuare appropriate misure di sicurezza per la protezione dei dati residenti in azienda.

Se non avete accesso al sistema informativo dei crediti al consumo, poiché vi servite di una banca o di un altro intermediario finanziario, dovete osservare le stesse regole, ma nei confronti del “partecipante” anziché del “gestore”.

 

Informazioni commerciali

Se per la vostra attività fornite informazioni commerciali ai vostri Clienti potenziali, dovete sapere che il 21 febbraio 2008 sono ripresi i lavori preparatori relativi al codice deontologico e di buona condotta per i dati trattati a fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

In attesa della pubblicazione del codice deontologico, sono vigenti i Provvedimenti del Garante che potrete leggere nella sezione Provvedimenti normativi alla pagina del GARANTE.

 

Banca Dati Sinistri

Se per la vostra attività avete accesso alla Banca Dati Sinistri dovete utilizzare le norme stabilite nel Regolamento ISVAP n. 31 del primo giugno 2009.

In particolare, per quanto concerne il Codice Privacy, dovrete osservare quanto prescritto nello stesso agli articoli:

·         Art. 5  (Trattamento dei dati);

·         Art. 7  (Modalità e termini di comunicazione dei dati);

·         Art. 8  (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati);

·         Art. 15 (Modalità di esercizio).

In ogni caso, se venite a conoscenza delle informazioni contenute nella Banca Dati Sinistri, dovete osservare le norme del Regolamento di vostra competenza.

 

Per ulteriori informazioni consultate i Provvedimenti normativi alla pagina del GARANTE oppure inviate una email a info@poloconsulting.net

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