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 Informazione giornalistica

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Gli adempimenti specifici, previsti dagli articoli dal 136 al 138 del D.Lgs. 196/2003, sono applicati esclusivamente ai trattamenti effettuati nel:

  • esercizio della professione di giornalista;
  • esercizio della professione di pubblicista o di praticante;
  • stesura occasionale, per la pubblicazione o la diffusione, di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche artistico.

Norme generali

A detti trattamenti non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 relative a:

  • autorizzazione del Garante prevista dall’art. 26 per i dati sensibili;
  • garanzie previste dall’art. 27 per i dati giudiziari;
  • trasferimento dei dati all’estero previsti dagli articoli dal 42 al 45;
  • consenso al trattamento previsto dagli articoli 23 e 26.

L’informazione deve sempre essere conforme a quanto previsto nel codice di deontologia e di buona condotta.

 

Segreto professionale

In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

 

Codice di deontologia e di buona condotta

Con il Provvedimento del Garante del 29/07/1998, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 03/08/1998, è stato acquisito, come Allegato A1 al Codice Privacy, il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

In base ad esso, ogni giornalista deve:

  • fornire agli interessati la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta di informazioni, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda impossibile l’esercizio della funzione informativa;
  • raccogliere le informazioni in modo corretto, evitando l’utilizzo di tecniche invasive;
  • raccontare i fatti, di esclusivo interesse pubblico, in modo essenziale, escludendo  riferimenti a soggetti non coinvolti nei fatti descritti;
  • evitare di inserire dati sensibili e/o giudiziari non pertinenti con la dinamica dei fatti e dati identificativi di minori;
  • correggere, senza ritardo, eventuali errori  ed inesattezze; 
  • conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Inoltre, ogni editore deve:

  • fornire agli interessati, mediante annunci almeno semestrali, la notizia dell’esistenza degli archivi redazionali, dei luoghi ove essi possono essere consultati e del responsabile del trattamento a cui rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Per ulteriori informazioni consultate i Provvedimenti normativi alla pagina del GARANTE oppure inviate una email a info@poloconsulting.netINDIETRO


  
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